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Versamenti Tasi senza applicazione di interessi e sanzioni: a decidere sono i Comuni

lentepubblica.it • 24 Giugno 2014

Versamenti Tasi senza applicazione di interessi e sanzioni: a decidere sono i comuni

Sono pervenuti quesiti in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 639, 640 e 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.

L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in questo caso sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative recate dal D. L. 9 giugno 2014, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti.

Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica del comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19» del 6 Giugno 2014, si ritiene applicabile l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria . Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.»

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l’IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l’istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l’esatto adempimento dell’imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte.

Si deve, inoltre, ritenere che nella medesima situazione di criticità si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali sono tenuti al particolare meccanismo di versamento delle imposte in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 721, della legge n. 147 del 2013, in base al quale alla data del 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014.

Per questi soggetti, si deve far presente che, alle citate difficoltà applicative, si aggiunge un ulteriore aspetto di criticità dovuto al fatto che non è ancora perfezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall’art. 6 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200.

Pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

FONTE: Dipartimento delle Finanze

 

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